Parchi e Riserve Naturali

All'interno dei parchi (Parco nazionale Gran Paradiso e Parco regionale Mont Avic) è necessario chiedere l'autorizzazione ai rispettivi Enti gestori.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (TERRENO)

Chi intende effettuare riprese o foto all’interno del territorio e delle strutture del Parco deve presentare istanza di autorizzazione in bollo all'Ente Parco almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L’Ente si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell’autorizzazione, eventuali prescrizioni che evitino la ripresa e l’uso di immagini che possano essere in contrasto con le finalità dell’Ente stesso.

Chi intende utilizzare immagini o video di proprietà dell’archivio del Parco Nazionale Gran Paradiso deve presentare apposita richiesta all'Ente Parco.

Le autorizzazioni vengono rilasciate, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente Parco quantificato come segue:

  • riprese fotografiche € 500,00 al giorno per ogni giorno di ripresa

  • riprese video e cinematografiche € 1.300,00 al giorno per ogni giorno di ripresa

 

Qualora si renda necessario, al fine delle riprese, effettuare sopralluoghi in aree o edifici chiusi al pubblico o sia comunque richiesta l’assistenza di personale dell’Ente, è prevista la corresponsione di una quota pari a € 25,00/h. in aggiunta alle quote di cui al punto precedente.

L’utilizzo di video di proprietà dell’archivio del Parco Nazionale Gran Paradiso è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:

  • video destinato al cinema: da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di video fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo

  • video destinato a prodotti televisivi e multimediali da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di ripresa fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo

  • video destinato alla produzione di spot pubblicitari da € 50,00 a € 100,00 per ogni secondo di durata

 

Il pagamento dei diritti SIAE, qualora dovuti, sono a carico dell’utilizzatore.

Sono escluse dall’applicazione del pagamento dei diritti le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all’interno del territorio del Parco, in particolare i prodotti ed i servizi tipici del Parco.

Sono altresì escluse le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l’uso dei marchi e del logo del Parco.

Questa tipologia di riprese è comunque subordinata all’approvazione della richiesta da parte dell’Ente Parco.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (SORVOLO)

Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo del territorio del Parco per esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite nell’interesse dell’Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell’interesse collettivo.

È in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per:

  • voli pubblicitari

  • riprese cinematografiche, televisive e foto dilettantistiche o non ricadenti nell’interesse dell’Ente

 

Le domande di autorizzazione al sorvolo devono essere indirizzate al servizio Affari generali, del Parco Nazionale Gran Paradiso che terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

Tali domande dovranno contenere i seguenti elementi:

  • soggetto richiedente

  • motivazione del volo, eventuali committenti, percorso richiesto, giorni di esecuzione del volo, mezzi utilizzati

 

È facoltà della Direzione, a seconda delle necessità e di contingenti elementi di gestione e tutela della fauna e dell’ambiente, sentito il parere dei servizi competenti, accettare o meno il periodo proposto, anche nei casi autorizzabili.

Qualora particolari condizioni meteorologiche o contingenti impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà concordare direttamente con il Caposervizio della valle interessata una nuova data.

L’autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi.